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Gara Mare Termoli - Promoservice Cimauno del 1 Novembre 2008 |
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Venerdì 21 Novembre 2008 17:08 |
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Decisione del giudice sportivo relativo alla gara "Mare Termoli - Pomosercise Cimauno" che infligge alla società Mare Termoli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;

Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al CU n. 45 del 6/11/2008;
rilevato preliminarmente che la società Mare Termoli ha inviato il reclamo in data 11/11/2008, quindi oltre il settimo giorno successivo alla disputa della gara prescritto dall'art. 46 CGS. Tutto ciò premesso, visti gli artt. 53 NOIF e 17 CGS
D E C I D E
di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Mare Termoli;
di infliggere alla società Mare Termoli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;
di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 150,00 relativa alla prima rinuncia;
Ordina incamerare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante |