Gara Mare Termoli - Promoservice Cimauno del 1 Novembre 2008
Venerdì 21 Novembre 2008 17:08

Decisione del giudice sportivo relativo alla gara "Mare Termoli - Pomosercise Cimauno" che infligge alla società Mare Termoli  la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;

 


Giudice

 

Il Giudice Sportivo Territoriale,

a scioglimento della riserva di cui al CU n. 45 del 6/11/2008;

rilevato preliminarmente che la società Mare Termoli ha inviato il reclamo in data 11/11/2008, quindi oltre il settimo giorno successivo alla disputa della gara prescritto dall'art. 46 CGS. Tutto ciò premesso, visti gli artt. 53 NOIF e 17 CGS

D E C I D E

di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Mare Termoli;

di infliggere alla società Mare Termoli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;

di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 150,00 relativa alla prima rinuncia;

Ordina incamerare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante

 
>