|
Gara Arcadia Calcio a 5 - Edly del 1 Novembre 2008 |
|
Venerdì 21 Novembre 2008 13:11 |
|
Decisione del giudice sportivo che infligge alla società Arcadia Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica.

Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al CU n. 45 del 6/11/2008;
rilevato preliminarmente che la società Arcadia Calcio a 5 ha inviato il reclamo in data 11/11/2008, quindi oltre il settimo giorno successivo alla disputa della gara prescritto dall'art. 46 CGS. Tutto ciò premesso, visti gli artt. 53 NOIF e 17 CGS
D E C I D E
di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Arcadia Calcio a 5;
di infliggere alla società Arcadia Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;
di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 150,00 relativa alla prima rinuncia;
Ordina incamerare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante. |