Gara Arcadia Calcio a 5 - Edly del 1 Novembre 2008
Venerdì 21 Novembre 2008 13:11

Decisione del giudice sportivo che infligge alla società Arcadia Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica.

 


Giudice

Il Giudice Sportivo Territoriale,

a scioglimento della riserva di cui al CU n. 45 del 6/11/2008;

rilevato preliminarmente che la società Arcadia Calcio a 5 ha inviato il reclamo in data 11/11/2008, quindi oltre il settimo giorno successivo alla disputa della gara prescritto dall'art. 46 CGS. Tutto ciò premesso, visti gli artt. 53 NOIF e 17 CGS

D E C I D E

di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Arcadia Calcio a 5;

di infliggere alla società Arcadia Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;

di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 150,00 relativa alla prima rinuncia;

Ordina incamerare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.

 
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